“È casa tua, decidi tu”. Abbiamo letto sul sito del governo italiano questa proposta che ha davvero il sapore della semplificazione e per questo riportiamo il comunicato integrale pubblicato sul sito governo.it. “Grazie alle nuove norme introdotte dallo “Sblocca Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164) ristrutturare il tuo appartamento, dividere un alloggio grande in due più piccoli o unire alloggi contigui, sia sullo stesso piano che su piani differenti per realizzarne uno più grande, è semplice e veloce: se non modifichi la volumetria complessiva e non intervieni sulla struttura della casa non hai più bisogno del permesso di costruzione, basta una semplice comunicazione di inizio lavori al Comune”.
“Quando saranno finiti i lavori ricordati di inviare la comunicazione di fine lavori al Comune: questa comunicazione ti fa risparmiare la procedura di accatastamento che altrimenti resta a carico del proprietario.
Le detrazioni
“Inoltre, la Legge di Stabilità ha prorogato a tutto il 2015 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, o del 65% per interventi di riqualificazione energetica o di adeguamento antisismico degli edifici”.
I lavori consentiti
Ristrutturando il proprio appartamento è possibile: rinnovare e sostituire alcune parti, come l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti, realizzare e migliorare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Sarà possibile dividere un alloggio grande in due più piccoli, o unirne due contigui (sia sullo stesso piano che su piani differenti) per realizzarne uno più grande, potrai modificare così la superficie della tua abitazione secondo le nuove esigenze familiari.
Tra le opere consentite è anche possibile rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, come scale pilastri travi muri portanti e altro, ma se sono previstie questi tipi di interventi le procedure saranno differenti.
I lavori non consentiti
Non è possibile modificare la volumetria complessiva degli edifici né modificare la destinazioni d’uso, quindi una casa non può diventare ufficio e viceversa. Gli approfondimenti si trovano sul sito della regione e del comune.
Come fare?
Per dividere o unire gli appartamenti, si possono fare i lavori senza dover ottenere alcun permesso da parte del Comune. Sarà necessario, prima di dare inizio ai lavori, trasmettere al Comune, anche semplicemente per via telematica senza recarsi negli uffici, la Comunicazione di Inizio Lavori, la così detta CIL, accompagnata da una asseverazione di un tecnico abilitato alla professione .
Se tra i vari interventi che dovrai fare nell’appartamento sono previste opere che riguardano le parti strutturali non si potrà utilizzare la CIL e si dovrà utilizzare il modulo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la così detta SCIA.
I moduli per la CIL e la SCIA si possono reperire presso gli uffici tecnici del comune, alcuni li propongono anche sul sito istituzionale.
Quali documenti allegare
I documenti che dovranno essere trasmessi all’amministrazione comunale sono: – elaborato progettuale, cioè i disegni che fanno vedere le modifica dell’alloggio;
– comunicazione di inizio dei lavori asseverata, cioè sottoscritta da un professionista tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono coerenti con le regole e i piani approvati e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che i lavori non interessamento delle le parti strutturali dell’edificio.
– dati che identificano l’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, che dovranno essere contenuti nella comunicazione di inizio lavori.
Da non dimenticare. Quando i lavori saranno ultimati si potrà inviare al comune anche una comunicazione di fine lavori. Questa comunicazione è valida ai fini dell’accatastamento e obbliga l’amministrazione comunale a inoltrare tempestivamente e direttamente, quanto necessario, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate per il nuovo accatastamento dell’immobile trasformato. Senza questa comunicazione la procedura resta a carico del proprietario.
I costi
I lavori di frazionamento o accorpamento degli appartamenti i costi sugli oneri da pagare al comuni sono sostanzialmente diminuiti.
Dovranno essere pagati solo nel caso in cui le trasformazioni effettuate determinano un aumento della superficie calpestabile dell’appartamento che genera una erogazioni maggiore di servizi da parte dell’amministrazione comunale, il così detto “carico urbanistico” (necessità di più acqua, più fognatura, più parcheggi……).
I costi da pagare sono quantificati, comunque, solo rispetto alle opere di urbanizzazione, il costo di costruzione non dovrà essere pagato.
Monica Adorno