Minori e assunzioni. L’obbligo “anti-pedofilia” vale per dipendenti e volontari

Alcune immagini della campagna "anti-pedofilia" promosse da Comunicazione Sociale

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Parlando di minori e nuove assunzioni nell’articolo di ieri

https://www.leggimionline.it/2014/04/08/minori-e-assunzioni-dal-6-aprile-si-puo-fare-solo-con-lautocertificazione-contro-gli-abusi-multe-da-10-a-15mila-euro/

abbiamo comunicato che dal 6 aprile 2014 c’è un preciso obbligo che investe i datori di lavoro in caso di assunzione di personale che deve stare a contatto con i minori. L’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di chi si intende assumere si riferisce non soltanto alle attività professionali regolarmente contrattualizzate, ma, come è spiegato nella nota interpretativa del Ministero della Giustizia al D.Lgs n. 39/2014, anche alle attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Lo scopo è quello di verificare l’esistenza, o meglio la non esistenza, di condanne per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale (pedo)pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. La violazione a quest’obbligo comporta una sanzione amministrativa che va dai 10.000 ai 15.000 euro a carico del datore di lavoro.

La nota specifica, inoltre, che l’obbligo sorge all’atto dell’assunzione (e non è applicabile in modo retroattivo) ed è indipendente dalla durata del rapporto o della prestazione. Quindi nel caso in cui il contratto stipulato con Caio è scaduto e se ne stipula un altro – nuovo – sempre con Caio, occorrerà nuovamente produrre la stessa documentazione. Anche se il contratto dovesse durare solo tre giorni.

Tra i vari dubbi di questi giorni ci si è chiesti se la data di scadenza del certificato (dura sei mesi) obblighi in qualche modo datore di lavoro e il dipendente a rinnovare il certificato. La nota interpretativa non ravvisa alcun obbligo in merito né ci sono argomenti testuali, logici o sistematici per un tale reitero. Così come non è prevista alcuna retroattività della norma e per questo stesso motivo “non si riferisce ai rapporti di lavoro conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma”.

L’obbligo in sostanza è rivolto a tutte le prestazioni, professionali o di attività volontarie organizzate, e si riferisce ad attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.

Il certificato costa € 19,50. Dal momento dell’invio della richiesta il datore di lavoro «può procedere all’impiego anche mediante dichiarazione del lavoratore sostitutiva del certificato».

Cliccando sul link si può scaricare il modulo specifico per la richiesta del casellario giudiziario da parte del datore di lavoro

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/modello_circolare3apr2014.pdf

 

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