Sale al 26% l’aliquota sui redditi finanziari. La nuova tassazione è in vigore dal 1° luglio 2014.

tasseL’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle misure previste dagli articoli 3 e 4 del Dl n. 66 del 2014, che ha modificato l’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, a partire dal 1° luglio 2014.
Il documento di prassi affronta gli effetti della nuova disciplina in tutti gli ambiti di applicazione fornendo istruzioni ed esempi.
L’aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali, maturati dal 1° luglio 2014.
La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall’articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

Inoltre, dal 1° luglio 2014, l’aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir.

Al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.

Rimane confermata l’aliquota del 12,5% per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa  Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali. Per questi ultimi, l’aliquota di tassazione passa dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e ad altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.

Il documento di prassi si sofferma sull’abrogazione della ritenuta del 20%, prevista dal Dl n. 66 del 2014, che esplica effetti ai fini dell’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

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