Fondo per la morosità incolpevole: accesso e requisiti

casaÈ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 Luglio il decreto attuativo che consentirà di utilizzare il Fondo per la morosità incolpevole istituito dalla legge 124 del 2013. Dopo otto mesi dalla istituzione del Fondo, grazie anche alla mobilitazione su tutto il territorio nazionale delle organizzazioni sindacali degli inquilini, vede la luce un decreto che distribuisce alle Regioni 20 milioni di euro per l’anno 2014 e fissa i criteri generali per poter utilizzare le risorse assegnate.

La notizia riveste una importanza fondamentale per Catania, città dove gli sfratti aumentano ogni anno di più, causa disoccupazione e crisi economica diffusa.
Secondo il Sunia, il sindacato degli inquilini, alla Sicilia andranno 835.668 euro da ripartire tra i comuni inseriti nella lista di quelli ad alta emergenza abitativa. Il Sunia ricorda inoltre che l’emergenza sfratti è stata da poco confermata dai dati del ministero degli Interni sul 2013 per la Sicilia: 4219 gli sfratti emessi, 6992 le richieste di esecuzione e 2028 gli sfatti eseguiti. Gli sfratti per morosità rappresentano il 65% del numero complessivo degli sfratti emessi e per Catania dati drammatici che secondo le stime manifestano una chiara tendenza a crescere nel 2014.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Le cause della morosità incolpevole: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Per l’accesso ai contributi, il Comune deve verificare che il richiedente: abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; abbia la cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno; che il richiedente stesso, o un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Un criterio preferenziale per la concessione del contributo è rappresentato dalla presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne; minore; con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l’importo di euro 8.000.

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