Dallo scorso 3 novembre sono entrate in vigore nuove regole per quel che riguarda la corrispondenza tra il nome del guidatore e il nominativo scritto sul libretto di circolazione: il nominativo della patente di chi guida dovrà corrispondere a quello del libretto dell’auto. Lo prevede la circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero dei Trasporti.
Una norma che si basa sull’articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada e sull’articolo 274-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 “Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli”. Una lettera di 47 pagine che spiega tutto quello che si deve fare e quello che verrebbe sanzionato.
Bisogna innanzitutto premettere che tutto questo non vale per i veicoli privati che vengono guidati da diversi membri del nucleo familiare. Non si applicano neppure agli autotrasportatori e ai taxi.
Per il resto, Vigili urbani compresi, dovranno munirsi di un tagliando di aggiornamento, ottenuto dopo la presentazione di un’istanza corredata dalla documentazione tecnica del veicolo, una dichiarazione sostituiva di certificazione e un pagamento di 25 euro così ripartito: un versamento di 16 euro pari all’imposta dovuta per l’istanza e uno di 9 per diritti di motorizzazione.
Chi dovesse essere colto in fallo incorrerà nelle sanzioni previste dell’articolo 94 del codice della strada: ritiro del libretto e una multa da 705 euro a 3.526 euro.
L’obiettivo sarebbe quello di limitare le truffe e agevolare l’identificazione dei reali responsabili degli incidenti.
Per molti una norma assolutamente assurda e intempestiva. Per di più, ritenuta un “capolavoro di pedanteria burocratica”.
La Motorizzazione ha prodotto due circolari di 65 pagine in totale per spiegare un comma del Codice Stradale di sette righe. Non basta, esce poi quella di 47 pagine che viene applicata dallo scorso 3 novembre.
Scrive il Corriere della Sera: «Quarantasette pagine, quindicimila parole e nove allegati, con dentro una gragnuola di nuovi adempimenti e oneri anche economici per le aziende e i privati cittadini. Moduli da compilare, bollettini da pagare, comunicazioni da effettuare tassativamente entro 30 giorni».
Ma tutto questo non basta, perché il 27 ottobre 2014, viene emanata un’altra circolare di 18 pagine con ulteriori chiarimenti alle precedenti tre circolari che chiarivano anch’esse.
Ma, alla fine, per cosa? Confartigianato scrive «Le autorità in che modo accerteranno la violazione dell’obbligo? Semplicemente in nessun modo. Toccherà all’utente dimostrare di non essere l’utilizzatore abituale da oltre trenta giorni di un veicolo che non gli appartiene». Dimostrazione indimostrabile.
Se una pattuglia della stradale fermasse uno che si trova al volante di una vettura non sua, e l’agente gli chiedesse se la sta guidando da più di trenta giorni “naturali e consecutivi”, quale pensate che sarebbe la risposta?».