L’Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato, il 22 aprile 2015, la proposta di legge C. 831 e abb.-B, relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio meglio conosciuta come “Divorzio breve”. Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio; anticipare anche il momento dell’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi; stabilire una disciplina transitoria. La legge riduce in primo luogo il periodo di tempo necessario che deve intercorrere tra separazione e divorzio. La nuova legge è quindi composta da tre articoli: il primo prevede che i tempi che devono intercorrere fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio siano ridotti dagli attuali tre anni a dodici mesi in caso di “separazione giudiziale” (quando cioè il divorzio viene chiesto da uno dei due coniugi) e a sei mesi quando la separazione è invece consensuale; il secondo fa decorrere la separazione dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale (e non, come approvato la prima volta alla alla Camera, dalla notifica dell’atto); il terzo anticipa il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi: prima si realizzava solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ora la comunione “si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati”. Infine disciplina la fase transitoria: la nuova legge si applica anche ai procedimenti in corso.
In pratica sono cinque i punti salienti
Separazioni giudiziali. Nelle separazioni giudiziali si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio.
Separazioni consensuali. Nelle separazioni consensuali si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Separazioni in corso. La cessazione del matrimonio può essere chiesta da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
Separazione dei beni. Sono anticipati i tempi della separazione dei beni, che le norme finora vigenti fissano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e che, con il via libera al provvedimento, avviene invece nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.
Affidamento dei figli. Per quanto riguarda l’affidamento dei figli e il loro mantenimento, la sentenza del giudice sarà valida anche dopo l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi in seguito a un ricorso per il divorzio.
Diego Sabatinelli, segretario nazionale della Lega Italiana per il Divorzio Breve ha dichiarato: «Finalmente una legge più europea sul divorzio. Benché non si sia riuscito ad ottenere il divorzio diretto come negli altri paesi EU, ovvero abolendo l’obbligo della separazione legale, una sostanziosa riduzione dei tempi, insieme alla semplificazione delle procedure ci fa ben sperare per una nuova stagione di diritto civili in Italia».