È stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico un decreto che mette a disposizione 120 milioni di euro a valere sul POI “Energie rinnovabili ed efficienza energetica” FESR 2007/2013, destinati alle imprese di qualsiasi dimensione con unità produttive localizzate nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che vogliono realizzare investimenti nel settore dell’efficienza energetica. Una quota pari al 60% delle risorse è riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese.
REQUISITI NECESSARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente costituite da almeno un anno e iscritte come attive nel Registro delle imprese; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; trovarsi in regime di contabilità ordinaria; non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi; essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un decreto di concessione delle agevolazioni a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 eccezione per quelle che, alla data del presente decreto, abbiano formalizzato la rinuncia alle agevolazioni medesime.
PROGRAMMI AMMISSIBILI
I programmi d’investimento ammissibili devono prevedere la realizzazione di interventi funzionali alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria all’interno di un’unità produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi in misura almeno pari a quanto indicato nel comma 2 e avere ad oggetto una o più delle seguenti tipologie di interventi: isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi); razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici); installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi; installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma d’investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili.
Il programma d’investimento proposto deve essere illustrato all’interno di un’apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia giurata a firma di un tecnico qualificato, che attesti la capacità del programma d’investimento nel suo insieme di ottenere, a parità di capacità produttiva nominale, un risparmio energetico pari ad almeno il 10% rispetto ai consumi pregressi di energia primaria. Per le opere edili, l’impresa proponente è tenuta a produrre una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato recante l’illustrazione dei lavori da realizzare, con annesso computo metrico estimativo delle stesse opere.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, rientranti nelle seguenti categorie: opere murarie e assimilate, di valore non superiore, per gli investimenti diversi da quelli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), al 40% dell’investimento ammesso; macchinari, impianti e attrezzature; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell’attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell’unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente all’impresa proponente; spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dell’unità produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d’investimento, nonché gli eventuali costi connessi con la progettazione e l’implementazione di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili.
SPESE NON AMMESSE
Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto di iva.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate nel numero massimo di tre quote: una prima quota, relativa ai costi pregressi ammessi alle agevolazioni e sostenuti dall’impresa beneficiaria dalla data di cui all’articolo 5, comma 4, lettera c), fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, è erogata entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione tramite posta elettronica certificata (PEC), del provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dall’impresa beneficiaria; una seconda quota, previa richiesta di erogazione da parte dell’impresa beneficiaria, può essere erogata a fronte di un avanzamento di spesa almeno pari al 30% del totale della spesa ammessa, al netto delle eventuali erogazioni; una terza e ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse, previa richiesta dell’impresa beneficiaria da presentarsi entro 3 mesi dalla data di conclusione dell’investimento.
Le erogazioni sono disposte sulla base di fatture quietanzate. Pertanto ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture di acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.