I dati relativi ai primi undici mesi del 2014 evidenziano la ripresa del mercato dei finanziamenti alle famiglie per l’acquisto delle abitazioni. Dal campione ABI, composto da 84 banche, che rappresenta circa l’80% della totalità del mercato bancario italiano, emerge che tra gennaio e novembre 2014 l’ammontare delle erogazioni di nuovi mutui è stato pari a 22,465 miliardi di euro rispetto ai 17,123 miliardi dello stesso periodo del 2013. L’incremento su base annua è, quindi, del 31,2%. L’ammontare delle nuove erogazioni di mutui nel 2014 è anche superiore sia al dato dei primi undici mesi del 2012, quando si attestarono sui 18,794 miliardi di euro sia già al valore dell’intero 2013 (19,085 miliardi di euro) e dell’intero 2012 (20,712 miliardi di euro).
Sono in aumento soprattutto i mutui a tasso variabile che rappresentano, nei primi undici mesi del 2014, oltre il 78% delle nuove erogazioni complessive; tale valore era del 77% nello stesso periodo del 2013 e del 70% nei primi undici mesi del 2012.
Inoltre l’Associazione bancaria italiana e le Associazioni dei consumatori – Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori – hanno raggiunto un accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità. L’Accordo è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
L’Accordo prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. Tali misure si aggiungono al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini). La sospensione può essere richiesta dal consumatore nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.
Con l’accordo i firmatari hanno inteso ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell’ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica. Entrambe le misure di sostegno non erano state fin qui previste in apposite iniziative.
L’Accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti.