La Tasi si paga entro il 16 giugno. Si calcola (vedi link) su abitazioni principali e loro pertinenze e sui fabbricati rurali

Tasi - Amministrazioni comunali home pageLa Tasi (tassa sui servizi indivisibili) è un tributo dovuto per la copertura dei servizi indivisibili. Nel comune di Aci Catena è dovuta esclusivamente per gli immobili qualificati come abitazione principale ed equiparati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti, in solido, all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Si applica pertanto a:

– abitazioni principali e pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastati A/1, A/8 e A/9. Si considerazione pertinenze le unità classificate nelle categorie: C/2, C/6 e C/7 nelle misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie.

– Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o Sanitari.

– Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

– Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

– Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

– Unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile.

– Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

– Una e una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani e non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, per la quale il tributo è dovuto nella misura ridotta di due terzi.

Per tutte le tipologie di immobili alle quali si applica l’aliquota nella misura di 1,3 per mille la tasi deve essere calcolata nel seguente modo:

R.C. (rendita catastale) x 1,05 (maggiorazione)

Valore imponibile = R.C. Rivalutata x 160

Tributo annuo lordo = valore imponibile x 1,3 per mille.

Per i fabbricati rurali a uso strumentale ai quali si applica l’aliquota nella misura del 1,00 x mille la base imponibile deve essere determinata utilizzando gli stessi moltiplicatori previsti per l’Imo in relazione alla categoria catastale assegnata all’immobile.

Le scadenze sono: 16 giugno 2015 (acconto del 50%), 16 dicembre 2015 (saldo). È facoltà del contribuente versare in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2015 l’intero importo annuale. Si precisa che non è dovuto alcune versamento se l’importo totale annuo è inferiore a 12 euro.

Il versamento va fatto tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici: 3958 denominato Tasi – relativo ad abitazione principale e relative pertinenze nonché unità immobiliari a essa equiparata; codice 3959 denominato tasi per i fabbricati rurali a uso strumentale.

È possibile effettuare il calcolo online dell’imposta al sito (clicca qui), il calcolo è possibile farlo seguendo questo (Clicca qui).

I contribuenti, in relazione all’acconto in scadenza il 16 giugno 2015, possono percorrere due strade

  • limitarsi a versare – sia per l’IMU che per la TASI – il 50 per cento di quanto dovuto in base alle alle aliquote e alle eventuali detrazioni già deliberate dal Comune per il 2014;

oppure

  • applicare le aliquote e le detrazioni che i Comuni potrebbero aver deliberato per il 2015 in tempo utile per il versamento del 16 giugno 2015.

Al riguardo, si tenga presente che il termine di legge a disposizione dei Comuni per deliberare le aliquote e le detrazioni del 2015, come del resto accade ogni anno, è già stato prorogato più volte: l’attuale scadenza è stata fissata al 30 luglio 2015 (fonte leggioggi.it), dunque ben dopo la scadenza degli acconti IMU e TASI del 16 giugno.

Pertanto, in moltissimi casi, i contribuenti dovranno necessariamente seguire la prima strada, rinviando alla scadenza del 16 dicembre 2016 i conteggi a saldo e conguaglio dei due tributi.

Trattandosi di un’imposta che si paga in autoliquidazione non è previsto l’invio del bollettino postale da parte del Comune, quindi l’unica è affidarsi a un professionista o rischiare il calcolo in modo personale.

Monica Adorno

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