Nessun divieto di compensazione e di apposizione del visto di conformità per le micro e piccole imprese che operano nelle Zone Franche Urbane (ZFU). Con la risoluzione n. 36/E l’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi degli operatori in merito all’applicabilità di alcuni limiti alle compensazioni effettuate per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che operano in queste zone. Il documento di prassi ricorda che l’obbligo di apporre il visto di conformità e il divieto di compensare i crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per importi superiori a 1.500 euro, riguardano esclusivamente le compensazioni “orizzontali” e non quelle “verticali” (ancorché effettuate mediante la delega di versamento) e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta.
Lo scomputo dei versamenti dovuti mediante l’utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche ha natura agevolativa e le compensazioni operate dalle imprese, in virtù del meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, sono assimilabili alle compensazioni “verticali”, ossia imposta su imposta. Ne deriva che non è necessario apporre il visto di conformità ed è possibile compensare anche in presenza di ruoli scaduti.
Inoltre, non è applicabile il limite di 250mila euro previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione (l’agevolazione de qua, infatti, trova esposizione in un prospetto del quadro RS) né quello generale, attualmente pari a 700mila euro, in quanto il credito d’imposta deriva dall’applicazione di una disciplina agevolativa sovvenzionale.