Catania – Scadrà il 5 novembre, alle ore 23.59, il termine per presentare la domanda di esenzione dal pagamento del bollo auto per l’anno 2020 in base a quanto stabilito dalla Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 7, commi 4 e 5. L’esenzione si applica, recita la legge, «per le autovetture fino a 53kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro». Ed è estesa a tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale.
L’esenzione, però, non si applica tout court ma va ufficializzata con una domanda che può essere fatta online seguendo questo link: https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato.
Una volta compilato il form il sistema genererà la domanda che dovrà essere stampata, firmata e re-inviata tramite pec. Sarà bene seguire attentamente tutte le indicazioni fornite sul sito.
Chi avesse già pagato il bollo auto per l’anno 2020 può comunque presentare l’istanza di esenzione e chiedere il rimborso: dovrà indicare gli estremi del pagamento e in che modo vuole accreditate le somme.
I cittadini che vogliono fare richiesta ma preferiscono essere aiutati possono rivolgersi alle sedi del Caf Cisl della provincia, o alla sede centrale di Catania (via V. Giuffrida, 160 – tel 095 715 05 42), o allo Sportello Famiglia Cisl (095 317930), che fornirà le dovute informazioni e provvederà a compilare e inoltrare l’istanza.
È necessario che l’interessato presenti i seguenti documenti: copia del libretto auto; documento di identità in corso di validità; redditi richiesti.
Per redditi si intende: i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa; i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati (se locati), i redditi fondiari.
A tali redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche alcuni redditi fiscalmente esenti: le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni; le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi” e per “nuove iniziative produttive”; il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della c.d. “cedolare secca”.